Una persona fisica che vende un immobile più di due anni dopo l'acquisto, o un immobile in cui ha abitato, di regola non paga l'imposta sul reddito per la vendita.

La vendita è esente se:

  • sono trascorsi più di due anni dall'acquisto (data del contratto di compravendita);
  • nell'immobile avete abitato voi o i familiari stretti a carico;
  • l'immobile è trasferito tra coniugi, parenti di primo grado o in relazione a un divorzio;
  • l'immobile è stato ereditato.

L'imposta si paga negli altri casi, per esempio quando vendete un appartamento in cui non avete abitato prima che siano trascorsi due anni dall'acquisto. La base imponibile è la differenza tra prezzo di vendita e prezzo d'acquisto rivalutato, e l'Amministrazione fiscale determina l'imposta con avviso all'aliquota del 24 %.

L'imposta sul trasferimento del 3 % la paga l'acquirente, non il venditore.

I venditori soggetti IVA (es. costruttori) applicano l'IVA del 25 % sulla vendita di nuovi edifici e terreni edificabili.

Per i casi più complessi (più immobili, vendita di una quota, eredità) consigliamo di consultare un consulente fiscale prima di firmare il preliminare.

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